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I diritti e i doveri dei lavoratori



Viene definito diritto del lavoro la parte del diritto che si occupa di regolare il rapporto tra datore di lavoro e i lavoratori. 
Questo diritto tende ad avvantaggiare maggiormente i lavoratori ,poiché nel rapporto sono la parte economicamente più debole. 

Vengono in questo modo affermati una serie di diritti…


Osserviamone alcuni:

  • Retribuzione : costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore, che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro, ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (Art. 36)
  • Orario di lavoro : La durata normale di lavoro è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore). Le ore di lavoro oltre le 40 ore sono considerate straordinario. La prestazione giornaliera non può superare le 13 ore al giorno.  La durata settimanale dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.   

  • Riposo settimanale : Il riposo settimanale obbligatorio deve essere concesso ogni 7 giorni (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo). Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo, che partono dalla mezzanotte e terminano alla mezzanotte del giorno successivo. Queste ore di riposo devono essere cumulate con quelle di riposo giornaliero e normalmente coincidono con la domenica.

  • Ferie e festività : Le Ferie sono un diritto costituzionale e vanno rispettate per garantire il graduale recupero delle energie lavorative, sia da parte del datore di lavoro che da parte del dipendente. Durante lo svolgimento del rapporto sono previste altre forme con cui il lavoratore può astenersi dal lavoro, queste sono disciplinate in via specifica da ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalla legge. Accanto alle ferie infatti vi sono i permessi retribuiti, i congedi e le festività.La funzione delle ferie è quella di permettere il reintegro delle energie psico-fisiche del lavoratore, nonché di dedicarsi alla vita famigliare. Il mancato rispetto della disposizione comporta sanzioni in capo al Datore di Lavoro.Per legge a ogni lavoratore deve essere garantito un periodo annuale non inferiore a quattro settimane; di queste almeno due devono essere godute, e se richiesto dal lavoratore anche in modo continuativo, entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane (o più se previsto dal CCNL) possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (oltre i 18 mesi se il periodo di ferie è più lungo).

  • Congedo matrimoniale : Il congedo matrimoniale è stato previsto per la prima volta dal Regio Decreto Legge n.1334 del 1937, con esso è possibile avere un periodo di astensione dal lavoro retribuito per un massimo di 15 giorni senza la necessità di dover attingere alle ferie. Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione prevista dal CCNL. La retribuzione viene garantita in parte dall'INPS mediante un assegno per congedo matrimoniale e per la restante parte dal datore di lavoro. periodo consecutivo in cui dovranno essere conteggiati anche i fine settimana. L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso. Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati. Inoltre il licenziamento del lavoratore ,o lavoratrice, per matrimonio viene considerato nullo.

  • Maternità e paternità: Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 mesi dopo il parto. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.Il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, pubblicato in Gazzetta ufficiale il successivo 29 luglio ed in vigore dal 13 agosto, contiene una serie di disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza, con lo scopo di raggiungere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, oltre alla parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Tra le disposizioni previste dal Decreto figurano il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente.La legge di bilancio 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi del padre, pertanto, a partire dal 2021 i congedi non sono più sperimentali e i padri lavoratori dipendenti possono fruirne in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino, Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’ articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento. Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

  • Diritti sindacali: rappresentano le libertà che la legge riconosce a ogni lavoratore di fondare, aderire e fare proselitismo in favore di un’organizzazione sindacale per tutelare le proprie condizioni all’interno del luogo di lavoro.A tal fine, “il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori” degli spazi per l’affissione di comunicati d’interesse sindacale (l. 300/1970).

  • Sciopero (art. 40 della Costituzione): La sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi. Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro. Questo diritto, considerato individuale , può essere esercitato solo in maniera collettiva. Si ricorda, però, che il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro.

  • Malattia e infortuni: in caso di malattia o infortunio sul lavoro o malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai CCNL (cosiddetto periodo di comporto). Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. Vi sono, infatti, casi in cui l'onere retributivo è totalmente a carico del datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'Inps), altri (ad esempio operai del settore industria) in cui l'Inps, a partire dal quarto giorno, eroga un'indennità di malattia, che viene generalmente integrata dal datore di lavoro in base a quanto previsto dai CCNL, fino ad un determinato importo, che può essere una quota o il 100% della normale retribuzione. Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro, mentre a decorrere del quarto giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio/malattia professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi dall'indennità di malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare), a carico dell'INAIL (con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro nella misura stabilita dalla legge o dai contratti collettivi).


  • Diritto allo studio: Al lavoratore che frequenta corsi scolastici o universitari, spettano turni di lavoro compatibili con le lezioni e con la preparazione degli esami. Inoltre il lavoratore è esentato dal lavoro straordinario e percepisce la retribuzione anche per i giorni di permesso necessari a sostenere gli esami.

  • Parità di trattamento uomo e donna: Alla lavoratrice spettano gli stessi diritti del lavoratore e non è ammessa alcuna forma di discriminazione per motivi di genere (art. 37 della Costituzione).

L'attuale livello di garanzia dei lavoratori è frutto di un percorso che ha visto una graduale conquista di diritti.
A tale percorso ha contribuito in maniera fondamentale la capacità dei lavoratori di rappresentare collettivamente, attraverso la costituzione di sindacati, le proprie esigenze. 

I sindacati svolgono ,tuttora ,un ruolo fondamentale nel promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori, compito che realizzano attraverso la stipula dei contratti collettivi e con servizi di assistenza individuale ai lavoratori. 
Il ruolo fondamentale giocato dal sindacato trova riconoscimento anche nella Costituzione che stabilisce come in Italia l'organizzazione sindacale sia libera; questo significa che chiunque può aderire o meno a un'organizzazione sindacale e che qualsiasi organizzazione sindacale può agire per la tutela degli interessi dei lavoratori che l'hanno costituita.
Nella legislazione è possibile trovare conferma al percorso di affermazione dei diritti a cui si è accennato. La legge n. 300/70, nota come Statuto dei lavoratori, costituisce un punto di riferimento essenziale in quanto definisce il quadro generale delle tutele. 
Ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro, che integrano l'obbligazione lavorativa perché specificano le modalità della prestazione lavorativa.
I doveri sono:
  • Dovere di diligenza (art. 2104 c.c.): la diligenza del lavoratore, si caratterizza in relazione alla natura delle mansioni in concreto affidategli e la sua intensità crescerà proporzionalmente al salire nella gerarchia del personale.L’obbligo di diligenza consiste nell’osservanza di tutte le prescrizioni connesse alla prestazione lavorativa e di tutti gli obblighi che, conseguentemente alle mansioni svolte, sono definiti dalle leggi e dagli stessi contratti collettivi.Il danno causato al datore di lavoro dalla mancata diligenza del lavoratore nell’esecuzione della propria prestazione, determina responsabilità contrattuale per la quale può essere richiesto il risarcimento.
  • Dovere all’obbedienza (Art. 2104 c.c) : consiste nell’osservare le disposizioni, per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici del lavoratore.
  • Dovere alla fedeltà (art. 2105): il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari, vietando, in oltre, di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro ovvero divulgare notizie sull’attività produttiva.

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